L’odore di fritto è reato: “molestia olfattiva”

Attenzione all’odore di fritto!

L’odore di fritto diventa reato. Come è possibile? I proprietari di un appartamento sono stati citati in giudizio dal vicino per “molestie olfattive”, a causa dei continui cattivi odori, rumori e fumi che provenivano dalla cucina. La Cassazione ha infatti condannato gli imputati proprio in base all’articolo 674 del Codice penale.

Cosa dice l’articolo 674?

“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Secondo il giudice il “getto pericoloso di cose” è “configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c”. In questo caso la tollerabilità è stata ritenuta superata. Quindi, la decisione della Corte di respingere il ricorso presentato dai proprietari amanti della frittura e la conferma della condanna in secondo grado. Da oggi, in condominio, friggere “troppo” è reato. La domanda ora si pone per i numerosi ristoranti, pizzerie e friggitorie, cosa succederà?

Fonte: Il Giornale

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