Dehors: l’inverno è il momento di decidere

dehors ristorazione professionale
Il 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il riordino dei dehors. Per la maggior parte dei locali è una buona notizia. Per chi ha tavoli davanti a un monumento, invece, il 2027 può portare un’istanza da presentare e, nel caso peggiore, lo smontaggio.

Chi sta pensando di investire nello spazio esterno (pedane nuove, una chiusura invernale, qualche fungo riscaldante) deve farsi prima una domanda: “Quello che compro adesso potrò tenerlo dopo il 30 giugno 2027?”
La risposta dipende da dove si trova il locale e da che tipo di struttura ha. Il regime semplificato nato con il Covid non durerà per sempre, e il Governo ha appena messo sul tavolo le regole che lo sostituiranno.

Cosa dice oggi la leggeriordino dehors

Oggi valgono ancora le regole semplificate introdotte durante la pandemia, ma con una scadenza precisa: il 30 giugno 2027.
• La proroga. La legge Semplificazioni (legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025) ha esteso la validità dei titoli rilasciati con la normativa emergenziale dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027.
• Chi ne beneficia. Solo gli esercizi che hanno ottenuto l’autorizzazione in forma semplificata durante la pandemia. Chi non è un pubblico esercizio, come alcune gelaterie artigianali, non rientra automaticamente nella proroga. Conviene verificare come è inquadrata la propria attività.
• La delega al Governo. La stessa legge ha spostato al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo deve adottare il decreto legislativo di riordino previsto dall’articolo 26 della legge sulla concorrenza (legge 16 dicembre 2024, n. 193).
La novità di questa settimana. Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato quel decreto in esame preliminare, su proposta dei ministri Urso (Imprese e Made in Italy) e Giuli (Cultura). “Esame preliminare” significa che il testo non è ancora legge: deve completare l’iter e tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, e nel frattempo può cambiare. Il testo integrale non è ancora pubblico: quanto segue si basa sul comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri.

Cosa cambia con il riordino

Il principio dello schema di decreto è questo: nella maggior parte delle piazze storiche il dehors non avrà più bisogno del via libera della Soprintendenza. Ci vorrà ancora, e con regole precise, solo vicino ai beni di valore eccezionale. Tutti i punti che seguono vengono dal comunicato del Consiglio dei ministri n. 195.
• Due tipi di dehors. Il decreto distingue le strutture che possono creare spazi chiusi (i cosiddetti “dehors pesanti”) dagli elementi mobili o solo ancorati al suolo senza opere murarie: tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento.
• Niente autorizzazione culturale nella maggior parte dei centri storici. Negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, l’installazione non richiede più le autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106 comma 2-bis e 146 del Codice dei beni culturali.
• L’eccezione: i beni di valore eccezionale. L’esenzione non vale per le aree strettamente prospicienti siti archeologici e beni di valore eccezionale: monumenti nazionali, edifici religiosi di eccezionale valore culturale, fontane di straordinario rilievo urbano, complessi scultorei.
• Gli elenchi. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero della Cultura pubblicherà gli elenchi di questi beni e delle aree interessate, consultabili anche su una mappa georeferenziata e aggiornati ogni tre anni.
• 45 giorni, poi silenzio assenso. In quelle aree l’autorizzazione si valuta su parametri come visibilità del bene, distanza, decoro e omogeneità degli arredi. L’amministrazione ha 45 giorni per rispondere; poi l’assenso si considera dato. Il no è ammesso solo se non si possono dare prescrizioni per armonizzare il dehors.
• Accordi tra Comuni e Soprintendenze. I Comuni potranno recepire nei propri regolamenti criteri concordati in anticipo con gli uffici del Ministero: chi li rispetta è autorizzato o segue una procedura semplificata.
• Strutture chiuse con SCIA. Per i dehors che creano spazi chiusi basterà la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in alternativa al permesso di costruire. Restano ferme le regole dell’edilizia libera.
• Il suolo pubblico resta da chiedere. Restano fermi la disciplina e il titolo per l’occupazione del suolo pubblico. Quindi la concessione comunale, e il canone che ne deriva, non scompaiono.
• Passaggio per soccorsi e pedoni. I regolamenti comunali dovranno garantire il transito dei mezzi di soccorso e spazi adeguati sui marciapiedi, anche per le persone con mobilità ridotta.

Chi rischia di piùdehors locali

Il rischio dipende da dove si trova il dehors e da come è fatto:
• Rischio alto. Dehors autorizzati con il regime emergenziale nelle aree strettamente prospicienti beni di valore eccezionale: monumenti nazionali, siti archeologici, edifici religiosi, fontane e complessi scultorei di straordinario rilievo. Dovranno presentare istanza e, in caso di diniego, rimuovere la struttura.
• Rischio medio. Dehors chiusi, ovunque si trovino: serviranno la SCIA e il rispetto del regolamento comunale. Anche fuori dagli elenchi resta il regolamento comunale, che potrà recepire criteri concordati con gli uffici del Ministero della Cultura.
• Rischio basso. Tavolini, ombrelloni, pedane e paratie fuori dalle aree di valore eccezionale. Per loro non serve l’autorizzazione culturale: resta la concessione di suolo pubblico.
Finché il Ministero non pubblica gli elenchi, nessuno sa con certezza quali piazze rientreranno nelle aree di valore eccezionale.

Prima di comprare pedane, gazebo e funghi riscaldanti

La regola pratica: più l’acquisto è leggero e spostabile, meno rischi corri.
Ecco cosa dice la norma e cosa conviene fare:
• Arredi mobili e strutture chiuse non sono la stessa cosa. Tavolini, ombrelloni, pedane e paratie frangivento sono trattati come elementi mobili. Le strutture che chiudono lo spazio richiederanno la SCIA.
• “Smontabile” non vuol dire “precario”. Secondo la giurisprudenza, un gazebo o una veranda destinati a esigenze permanenti del locale sono opere che alterano lo stato dei luoghi. La facile amovibilità o l’assenza di riscaldamento non bastano a renderli precari.
• I funghi riscaldanti dipendono dal Comune. Non esiste una regola nazionale unica: valgono i regolamenti comunali sui dehors. Napoli, per esempio, li ammette solo con dispositivo antiribaltamento e omologazione CE.
• Il canone resta. Dal 2021 l’occupazione di suolo pubblico è soggetta al canone unico patrimoniale previsto dalla legge 160/2019, dovuto anche per i dehors, come ricordato ad esempio nel Consiglio comunale di Firenze. Tariffe ed esenzioni le fissa ciascun Comune.

Cosa conviene fare

• Se il locale è davanti a un monumento, una chiesa o una fontana importante, rimandare gli acquisti di strutture chiuse a quando gli elenchi del Ministero saranno pubblicati.
• Per il prossimo inverno preferire soluzioni modulari, che si possono riusare o adattare se il Comune detta prescrizioni.
• Valutare il noleggio di funghi riscaldanti e coperture invece dell’acquisto, finché il quadro non è definitivo.
• Leggere il regolamento dehors e il regolamento sul canone del proprio Comune, e chiedere conferma scritta allo Sportello unico (SUAP) prima di firmare ordini importanti.

Calendario e checklist

Le date da segnare sono sei. Due dipendono dall’entrata in vigore del decreto, che ancora non è nota.
• 28 ottobre 2026. Il Consiglio dei ministri approva lo schema di decreto in esame preliminare.
• 31 dicembre 2026. Scade il termine della delega per adottare il decreto di riordino.
• Entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Il Ministero della Cultura pubblica gli elenchi dei beni di valore eccezionale e delle aree prospicienti.
• Entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Chi ha un dehors autorizzato con il regime emergenziale in quelle aree deve presentare l’istanza di autorizzazione.
• 30 giugno 2027. Cessano i titoli rilasciati con la normativa emergenziale.
• Entro 60 giorni dal 30 giugno 2027. In caso di diniego, la struttura va rimossa e i luoghi ripristinati.
I punti 3, 4 e 6 vengono dal comunicato Cdm n. 195 e valgono se il testo definitivo resterà invariato.

Checklist per il ristoratore

• Recuperare il titolo con cui è stato autorizzato il dehors e verificare se è stato rilasciato con il regime emergenziale;
• Controllare se l’attività è inquadrata come pubblico esercizio;
• Capire se il locale si affaccia su un monumento nazionale, un sito archeologico, una chiesa, una fontana o un complesso scultoreo di valore eccezionale;
• Verificare se il dehors è una struttura chiusa o solo arredo mobile;
• Leggere il regolamento dehors e il regolamento sul canone del proprio Comune;
• Consultare gli elenchi del Ministero della Cultura appena pubblicati;
• Se si è in un’area interessata, presentare l’istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi;
• Chiedere un parere all’associazione di categoria o a un tecnico prima di acquisti importanti.


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