Sottoscritta una dichiarazione congiunta in materia di lavoro stagionale

La perdita di biodiversità sta portando al collasso del sistema di produzione alimentare

Attraverso una “dichiarazione congiunta” riguardante il tema della stagionalità nei pubblici esercizi, la Fipe e le altre Parti firmatarie il CCNL dello scorso 8 febbraio per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, hanno condiviso la coerente applicazione del lavoro stagionale rispetto alle modifiche introdotte dal “decreto dignità”.

Lavoro stagionale: cosa cambia?

Da oggi le aziende con apertura annuale che applicano il suddetto contratto possono legittimamente rinnovare o prorogare contratti a termine per lo svolgimento di attività di carattere stagionale.
Come riporta il sito Fipe, pltre che per le aziende stagionali (così come definite dall’art. 89 del CCNL), anche le aziende che non osservano periodi di chiusura nel corso dell’anno possono sottoscrivere contratti di lavoro per ragioni di stagionalità, come letteralmente previsto dall’art. 90 del CCNL, nei casi di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Questi periodi sono:

• connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere
• connessi allo svolgimento di manifestazione
• interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
• di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale

Il risultato ottenuto è senza ombra di dubbio importante; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi è soddisfatta di quanto raggiunto. La dichiarazione è stata necessaria per dare opportuna copertura contrattuale alle imprese associate, nell’utilizzo dei contratti a termine per le ipotesi di stagionalità.

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