Aliquote IVA al 10% anche per asporto e consegna a domicilio

Via libera all’aliquota unica per i ristoranti. La vendita da asporto e la consegna a domicilio sono entrate nelle aliquote IVA ridotte. La Commissione Finanze della Camera ha approvato le interrogazioni del 18 novembre 2020. Rispondendo così, alle esigenze attuali della ristorazione, che sta vivendo una grave crisi.
 
Infatti, a causa delle restrizioni anti Covid-19 e quindi della riduzione di orari e servizi, i ristoratori hanno adottato altre soluzioni per mantenersi in vita. La vendita da asporto e la consegna a domicilio sono le modalità grazie alle quali i ristoratori possono svolgere la loro attività.
 
Le misure restrittive previste dai Dpcm hanno fortemente penalizzato il settore della ristorazione. Il particolare periodo che stiamo vivendo e le restrizioni per le attività, impone la necessità di prevedere delle eccezioni. Infatti, le chiusure anticipate, le limitazioni, la consegna a domicilio e con l’asporto rendono flessibile la normativa IVA.
 
Ecco allora le aliquote Iva ridotte al 10% anche per l’asporto e la consegna a domicilio.Ora, i ristoranti possono applicare un’aliquota unica senza fare differenza tra il servizio al tavolo e il semplice acquisto di cibi e bevande.
 
La normativa ordinaria prevede l’aliquota ordinaria del 22%. Le interrogazioni presso la Commissione Finanze delle Camera hanno dato risposta a questa esigenza sentita. La novità arriva dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Mattia Villarosa nel corso dell’interrogazione in Commissione Finanze del 18 novembre 2020. anche il sottosegretario
 
Il sottosegretario commenta: “La vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività. Anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dagli stessi. Alla luce di quanto suesposto entrambe le ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte”.
 
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