Coprifuoco: cosa dice il nuovo decreto di maggio 2021

Dal 7 giugno il divieto di circolazione scatta a mezzanotte, dal 21 giugno viene eliminato

Parliamo di coprifuoco. Il Governo ha appena approvato un nuovo decreto. E per arrivare all’eliminazione del coprifuoco nelle regioni in fascia gialla, ha fissato tre tappe.

19 maggio

Da questa data, si potrà circolare dalle 5 e fino alle 23. Dopo le 23, si potrà uscire dalla propria abitazione soltanto per “comprovate esigenze”. Questo significa: per motivi di lavoro, salute ed urgenza. Bisognerà avere l’autocertificazione. E indicare: il luogo di partenza, quello di arrivo e anche la ragione dello spostamento.

7 giugno

Da questo giorno, si potrà circolare dalle 5 e fino alle 24. Dopo le 34, si potrà uscire dalla propria abitazione soltanto per “comprovate esigenze”, analogamente a quanto spiegato sopra. Sarà necessaria l’autocertificazione.

21 giugno

Da questa data, non ci sarà più alcun limite di orario relativo agli spostamenti.
 

Le altre novità

 
>> La fascia bianca
Le regioni che entrano in fascia bianca non avranno alcun limite di orario per gli spostamenti. Ma fino al 21 giugno i governatori e i sindaci potranno comunque porre limitazioni per particolari esigenze.
 
>> Confini regionali
Sarà necessario il green pass per spostarsi da e per le regioni in fascia arancione e rossa. Altrimenti, bisognerà avere validi motivi, quali lavoro, salute e urgenza che giustificano il trasferimento.
 
>> Il green pass
Si tratta della certificazione verde che dimostra
– di essere stati vaccinati,
– o di essere guariti dal Covid-19,
– o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti,
 
Ecco le regole per ottenere il certificato.
1) La validità
Il green pass ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Ed è rilasciata su richiesta dell’interessato.
2) I vaccinati
Per i vaccinati, la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente sanitario che effettua la vaccinazione. E contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
3) I guariti
Per i guariti, la certificazione verde è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19. Oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo.
4) I tamponi
La certificazione verde per chi si è sottoposto a tampone antigenico, molecolare o salivare ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.
 
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