La musica nei locali: quali sono gli aspetti rilevanti dal punto di vista giuridico

Gianmarco Bertone - Avvocato

Lʼarrivo delle festività porta nei ristoranti e nelle pizzerie lʼatmosfera natalizia, che così diventa parte integrante dellʼimmagine che il locale vuole offrire ai propri clienti, accompagnandola ai sapori della tradizione.
 
Tuttavia esiste anche un aspetto giuridico della diffusione musicale, che non va mai trascurato: e cioè il pagamento dei diritti sia dʼautore che fonografici.
 
La debenza di entrambi i diritti si fonda sulla legge n. 633/1941 sul diritto dʼautore. In particolare, nel secondo caso, rilevano gli artt. 73 e 73 bis della medesima legge, che prevedono il diritto del produttore di fonogrammi nonché degli artisti interpreti ed esecutori a un equo compenso, anche quando lʼutilizzazione è effettuata non a scopo di lucro.
 
Così va considerato che la diffusione della musica in locali aperti al pubblico è soggetta a due diversi tipi di autorizzazioni e di diritti. Quello in capo alla Siae tutela i diritti dʼautore sia del compositore che dellʼeditore. Invece quello in capo al consorzio SCF, cioè alla società consortile fonografici, tutela i diritti della casa di registrazione fonografica.
 
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In questʼultimo caso il pagamento dei diritti fonografici è dovuto indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, TV, cd, playlist caricate su pc, server, database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive), essendo il criterio discretivo costituito dal fatto che tale diffusione avvenga in locali aperti al pubblico e quindi sia destinata allʼascolto di più persone.
 
Tuttavia in entrambi i casi la gestione dei compensi è demandata alla Siae, che percepisce i medesimi mediante lʼinvio di MAV, applicando le specifiche tariffe stabilite per ogni settore, di cui può prendersi visione sui siti internet dei rispettivi enti.


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